DECRETO LIQUIDITA’

Decreto liquidità: principali provvedimenti
In forma prospettica, si riportano le misure più interessati del DL liquidità e più attinenti alle attività di imprese e di professionisti.

Sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)
La SACE S.p.A. concede fino al 31/12/2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia suddette imprese.

Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

Le suddette garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

entro il 31/12/2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

al 31/12/2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29/2/2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
Seguono i limiti ai prestiti e le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia. In particolare, l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, nonché a destinare il finanziamento coperto dalla garanzia a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Seguono norme operative per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore delle imprese, differenziate in funzione del numero di dipendenti (meno o più di 5000 dipendenti in Italia).

L’efficacia delle predette disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Istituzione del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione (Art. 2)
E’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

E’ copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti.

(*) che ha modificato l’art. 6, comma 9-sexies, del D.L.30.9.03, n. 269.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (Art. 4)
Ai fini degli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio soddisfano il requisito e l’efficacia di cui all’art. 20, c. I-bis, primo periodo, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n. 14) (Art. 5)
E’ stato sostituito l’art. 389, del D.Lgs. 12/1/2019, n. 14, come segue: «Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (Art. 6)
Con decorrenza 9/4/2020 e fino alla data del 31/12/2020, con riferimento agli esercizi sociali chiusi entro la predetta data non si applicano i seguenti artt. del c.c.:

2446, commi 2 (Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o … deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.) e 3 (Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, … possono prevedere che la riduzione del capitale … sia deliberata dal consiglio di amministrazione);
 
2447 (Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo … gli amministratori o … devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento …, o la trasformazione della società);
 
2482-bis, commi 4 (Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci … devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale …), 5 (Il tribunale, …, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori) e 6 (Si applica, in quanto compatibile, il suddetto art. 2446, comma 3);
 
2482-ter (Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo, … gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed … È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”).
e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. del c.c.:

2484, comma 1, n. 4) (Cause di scioglimento);
 
2545-duodecies (La società cooperativa si scioglie …).

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (Art. 7)
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31/12/2020 (ovvero chiusi entro il 23/2/2020 e non ancora approvati), la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c. (Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: …) può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23/2/2020, fatta salva la previsione di cui all’art. 106, del D.L. 17/3/2020, n. 18 (In deroga a quanto previsto dagli artt. 2363, comma 2, e 2478-bis, c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

Il criterio di valutazione è illustrato nella nota informativa.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (Art. 8)
Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9/4/2020 e sino alla data del 31/12/2020 non si applicano gli artt. 2467 (Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori) e 2497-quinquies (Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’art. 2467) c.c.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (Art. 9)
I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23/2/2020 e il 31/12/2021 sono prorogati di sei mesi.

Ulteriori agevolazioni sono indicate per i procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23/2/2020. 

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (Art. 10)
Tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9/3/2020 ed il 30/6/2020 sono improcedibili.

Detta disposizione non si applica alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione di taluni provvedimenti.

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli artt. 10 e 69-bis, del R.D. 16/3/1942, n. 267.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (Art. 11)
I termini di scadenza, compresi tra il 9/3/2020 e il 30/4/2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9/4/2020, e ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.

A questa sospensione, il debitore può rinunciare.

Detta sospensione agisce sui seguenti termini:

per la presentazione al pagamento;
per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
quelli previsti dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), e dall’art. 9-bis, comma 2, della L. 15/12/1990;
per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’ art. 8, comma 1, della L. n. 386/1990.
I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9/3/2020 fino alla data del 9/4/2020, non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; qualora siano stati pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.

Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’art. 8-bis, commi 1 e 2, della L. n. 386/1990.

Fondo solidarietà mutui ”prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini (Art. 2, commi 475 e segg. della L. 24/12/2007, n. 244) (Art. 12)
I liberi professionisti titolari di partita iva nonché  i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ambedue attivi alla data del 23/2/2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono accedere ai benefici del Fondo per un periodo di 9 mesi dal 9/4/2020, anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 2, comma 100, lett. a),  della L. 23/12/1996, n. 662) (Art. 13)
Fino al 31/12/2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, si applicano le seguenti misure:

la garanzia è concessa a titolo gratuito;

l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
 
la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. Varie limitazioni vengono prescritte per la garanzia.

Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo (Art. 90, comma 12, della L. 27/12/2002, n. 289) (Art. 14)
Per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti, il Fondo può prestare garanzia, fino al 31/12/2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 23/7/1999, n. 242.

Può, tra l’altro, concedere contributi in conto interessi, sempre entro il 31/12/2020.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (Art. 18) 
A) con ricavi o compensi sino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/4/2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi sia:

alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
all’IVA;
e i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
B) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/4/2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
all’IVA;
e i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione anzidetta si:
– estende ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31/3/2019;
 
– estende agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa;
 
– applica, per l’IVA, relativamente ai mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30/6/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che ne hanno diritto, rimangono in piedi le disposizioni dei seguenti articoli di legge:
I) durante il mese di aprile 2020:
art. 8, comma 1, del D.L. 2/3/2020, n. 9 – Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi fino al 30/4/2020, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte ut supra a) e quelli degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
art. 61, commi 1 e 2, del D.L. 17/3/2020, n. 18 (Trattasi di “Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria” per diverse categorie di contribuenti, tra cui soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub);
II) durante i mesi di aprile e maggio 2020:
art. 61, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, possono sospendere, fino al 31/5/2020, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte ut supra a) e quelli degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria).

I versamenti sospesi sono disciplinati dall’art. 61, commi 4 e 5, del D.L. n. 18/2020, cioè, se si tratta di contribuenti di cui:

– ut supra I), sono prorogati al 31/5/2020 e pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31/5/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
 
– ut supra II), sono prorogati al 31/5/2020 e pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30/6/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti.

Quindi, l’Agenzia delle entrate comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui sopra.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato) (Art. 19)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17/3/2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/3/2020 e il 31/5/2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari), del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31/7/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Acconti di giugno  dell’IRPEF,  dell’IRES e dell’IRAP determinati con il metodo previsionale (Art. 20)
In caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso, non si applicano sanzioni e interessi.

Questa agevolazione si applica solo per i primi acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019.

Versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Art. 21)
L’art. 60, del D.L. n. 18/2020, aveva prorogato al 20/3/2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Orbene, detta proroga è ulteriormente estesa considerando gli stessi versamenti tempestivi se effettuati entro il 16/4/2020.

Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020 (Art. 22)
Per l’anno 2020, il termine di trasmissione delle certificazioni uniche (CU) all’Agenzia delle entrate, previsto per il 16/3/2020 (Art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22/07/1998 n. 322), è prorogato al 30/4/2020.

Proroga validità dei certificati di sussistenza dei requisiti per l’esonero dal rilascio di F24 negli appalti e subappalti al committente (Art. 23)
I certificati previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Termini agevolazioni prima casa (Art. 24)
I termini di riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e art. 7, della L. 23/12/1998 n. 448), sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Assistenza fiscale a distanza, con riferimento al periodo d’imposta 2019, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (Art. 25)
I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (Art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241) possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta (ovvero copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta) e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.  

Dette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS.

Superata l’emergenza epidemiologica, occorre regolarizzare le operazioni, consegnando le citate deleghe e la documentazione.

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 26)
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (Art. 17, del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito nella L. 19/12/2019, n. 157):

per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
 
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori (Art. 29)
Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (Art. 53, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23/12/2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

Seguono altre disposizioni.

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, durante l’anno 2020 (Art. 30)
Per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, è concesso il credito d’imposta di cui all’art. 64, del D.L. 17/3/2020, n. 18, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti.

Per i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, seguirà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell’economia e delle finanze.

Divieto di cumulo pensioni e redditi con l’indennità (Art. 34)
L’indennità prevista dall’art. 44, del D.L. 17/03/2020 n. 18, è riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs.30/06/1994 n. 509, e D.Lgs. 10/02/1996, n. 103), a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva. 

Rilascio delle identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, nell’emergenza epidemiologica (Art. 35)
L’INPS autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (Art. 36)
L’art. 83 commi 1 e 2, del D.Lgs. 17/03/2020, n. 18, aveva rinviato dal 9/3/2020 al 15/4/2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Orbene, il suddetto termine del 15/4/2020 è aggiornato a dopo il 12/5/2020. Anche i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (D.Lgs. 4 /3/2010, n. 28), nei procedimenti di negoziazione assistita (D.L. 12/9/2014, n. 132, convertito nella L. 10/11/2014, n. 162), nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sono aggiornati al 12/5/2020.

Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

I suddetti slittamenti, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Nei procedimenti penali:
la disposizione di aggiornamento al 12/5/2020 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304, c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11/5/2020.

Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo:
sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3/5/2020 inclusi, soltanto i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54, comma 3, dello stesso codice.

Funzioni e attività della Corte dei conti:
il termine di proroga dal 15/4/2020 all’11/5/2020, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’art. 85, del D.L. 17/3/2020, n. 18. Di conseguenza, il termine iniziale del periodo previsto dall’art. 85, comma 5 del predetto D.L. n. 18/2020 (Successivamente al 15/4/2020 e fino al 30/6/2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati) è fissato al 12/5/2020.

Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza (Art. 37)
Il termine del 15/4/2020 previsto dall’art. 103, commi 1 e 5 del D.L. n. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020.

Disposizioni in materia di lavoro (Art. 41)
In riferimento al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono state modificate le seguenti disposizioni:

l’art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), si applica anche ai i lavoratori assunti dal 24/2/2020 al 17/3/2020;
 
l’art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga), si applica anche ai lavoratori assunti dal 24/2/2020 al 17/3/2020);
Inoltre, le domande presentate ai sensi dell’art. 22, comma 4 (Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse) sono esenti dall’imposta di bollo.

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