INVIO AVVISO BONARIO

L’invio dell’avviso bonario non basta a rendere valida la successiva notifica di pagamento: è necessaria una motivazione chiara.

Se non è motivata, la cartella di pagamento, notificata da Equitalia, è nulla. Di per sé potrebbe sembrare un’affermazione scontata poste le garanzie al diritto di difesa che lo statuto del contribuente riconosce a ogni cittadino. Di fatto, però, sono decine di migliaia le cartelle esattoriali prive di motivazione. E questo perché spesso Equitalia notifica le richieste di pagamento a seguito di semplice un avviso bonario, succinto e sintetico, notificato dal fisco: proprio in questi casi, la cartella dovrebbe spiegare, in modo dettagliato, le ragioni della pretesa tributaria. È questa, in estrema sintesi, la linea interpretativa che stanno sposando sempre più i giudici. Ma procediamo con ordine.

Gli elementi essenziali della cartella di pagamento
La legge [1] impone che la cartella di pagamento abbia il seguente contenuto necessario:

– l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 60 giorni dalla notificazione;

– l’indicazione che, decorsi i citati 60 giorni, si procederà ad esecuzione forzata;

– la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Inoltre, la cartella deve necessariamente indicare [2]:

– ente creditore;

– specie del ruolo;

– codice fiscale e dati anagrafici del debitore;

– anno e periodo di riferimento del credito;

– importo di ogni componente del credito;

– totale degli importi;

– indicazione sintetica degli elementi su cui è stata effettuata l’iscrizione a ruolo.

Dunque, la cartella di pagamento altro non è che l’estremo invito, rivolto al contribuente, a pagare un debito del quale egli è già stato informato (con il cosiddetto “atto prodromico”: si pensi a una multa stradale, a un accertamento fiscale, a una richiesta di pagamento del Comune o dell’Inps, ecc.), dandogli ulteriori 60 giorni di tempo per corrispondere il dovuto. Proprio perché Equitalia interviene quando già il cittadino è stato messo nella condizione, dall’ente titolare del credito, di conoscere le ragioni della pretesa esattoriale, la cartella è di norma succintamente motivata e, anzi, si limita semplicemente a richiamare l’atto prodromico stesso senza fornire ulteriori giustificazioni.

Tuttavia, negli ultimi anni, sono sempre di più le cartelle di pagamento che vengono notificate a seguito di un controllo automatizzato oppure formale delle dichiarazioni dei redditi: il che significa che, prima della cartella, nessuna formale intimazione viene spedita al contribuente, ma solo una comunicazione (cosiddetta “comunicazione bonaria”) che, in modo schematico e sintetico, indica le ragioni della pretesa. Ad aggravare la posizione del contribuente vi è il fatto che, peraltro, l’invio dell’avviso bonario non è considerato necessario, per cui, se esso non dovesse mai pervenire, la cartella di pagamento sarebbe ugualmente valida (e non, quindi, nulla). Ecco perché, in questi casi, è necessario che la cartella di Equitalia sia motivata in modo molto più analitico e preciso rispetto agli altri casi.

La stessa Cassazione [3] ha ritenuto illegittima la cartella che si limita a una motivazione “incomprensibile” se non è stata preceduta da un atto prodromico. Quando, infatti, la cartella è il primo atto formale che riceve il contribuente, essa deve avere, a pena di nullità, l’indicazione di un’adeguata motivazione, dell’ufficio presso il quale ottenere informazioni, del responsabile del procedimento, dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell’atto, delle modalità ed dei termini per proporre ricorso al giudice, del riferimento dell’eventuale precedente avviso di accertamento, oppure, in mancanza, della motivazione della pretesa fiscale.

Cosa deve fare il contribuente?

In estrema sintesi, sulla base di quanto appena detto, il contribuente deve effettuare due verifiche:

– la corretta notifica dell’atto prodromico: in caso di omessa notifica, la cartella di pagamento risulta nulla; se tuttavia, la cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato o formale, il contribuente riceverà solo (ma non è un elemento necessario) la cosiddetta “comunicazione bonaria;

– la motivazione riportata: poiché normalmente i motivi riportati nella cartella di pagamento sono estremamente sintetici, rinviando il più delle volte all’atto prodromico, occorre riscontrare che dalla valutazione di entrambi sia chiare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali è fondata la pretesa.

[1] Art. 25 del Dpr 602/73.

[2] Dm 321/1999.

[3] Cass. sent. n. 8934/2014.

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