Cassazione (sentenza 22153/2017) anche sotto il profilo tributario e non solo penale, è possibile individuare con maggior precisione gli elementi utili per una possibile difesa in ipotesi di omesso versamento.
La forza maggiore
La decisione in questione chiarisce il concetto di causa di forza maggiore in ambito tributario, in linea peraltro con quanto già deciso dalle Sezioni unite penali (sentenza 37424/2013, si veda l’articolo a fianco).
Nella sentenza 22153/2017 la Cassazione ha affrontato il ricorso di una società che impugnava una cartella di pagamento relativa, tra l’altro, ad imposte, sanzioni ed interessi per omessi versamenti. Va ricordato, al riguardo, che, in caso di omesso o ritardato versamento delle imposte alle previste scadenze, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di quanto non corrisposto o versato in ritardo.
Nella vicenda posta all’attenzione della Suprema corte, la contribuente evidenziava l’inapplicabilità di interessi e sanzioni poiché gli omessi versamenti erano dipesi dalla sopravvenuta crisi finanziaria con conseguente totale assenza di colpa.
In base all’articolo 6 del Dlgs 472/97, nell’ordinamento tributario è in effetti prevista la causa di non punibilità.
(Avv. Thomas Coppola)