Il decreto in commento si misura con una specifica questione di ordine pratico: se il compenso del curatore, anche in sede di liquidazione dell’acconto ex art. 39, comma 2, l. fall., debba gravare o meno sul ricavato dalla vendita forzata di bene immobile attivata e proseguita individualmente dal creditore fondiario. Per farlo, il Tribunale di Milano ha affrontato il tema generale dei rapporti tra l’esecuzione individuale che il creditore fondiario può, ai sensi dell’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 ed in deroga al divieto di cui all’art. 51, l.fall., iniziare o proseguire pur in costanza di fallimento, e la procedura fallimentare, per ribadire il principio per cui la citata disposizione del T.U.B. introduce un privilegio di natura soltanto processuale e non sostanziale. L’attribuzione endoesecutiva di somme a favore del creditore fondiario ha quindi natura provvisoria, atteso che quest’ultimo, anche ove si avvalga della facoltà prevista dall’art. 41, comma 2, T.U.B, dovrà sottostare, da un lato, alle regole del concorso in punto di verifica del credito in sede fallimentare (art. 52 l.fall.), e dall’altro, quale conseguenza, all’obbligo di compartecipazione alle spese generali della procedura concorsuale, compreso il compenso del curatore.
(Avv. Coppola Thomas)
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