LAVORO

Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati col SSN non è subordinato

I rapporti di lavoro dei medici disciplinati dall’art. 48 della L n. 833/1978 e dall’art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’Ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo Non rientrano nell’ambito del rapporto di pubblico impiego stante il fondamentale tratto di disomogeneità costituito dall’assenza del requisito della subordinazione nei rapporti d’opera professionale, ancorché di collaborazione coordinata e continuativa, che li assoggetta a un regime giuridico completamente differenziato, ancorché sottoposto alla giurisdizione ordinaria. Non è dunque applicabile nemmeno la disciplina, nazionale ed europea, del rapporto a tempo determinato. Tanto stabilisce la Corte di Cassazione, Sez. lav., con la sent. 5 marzo 2020, n. 6294.

Calcio al capoturno? Può essere giusta causa di licenziamento

La tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell’individuazione delle condotte costituenti giusta causa non può costituirsi vincolante per il giudice di merito al quale spetta di esaminare gli addebiti posti a fondamento del licenziamento, verificare la mega ссылка loro sussistenza e, infine, valutare se il comportamento del lavoratore giustifichi o meno la sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 2119 c.c., anche alla luce dell’etica comune e dei valori esistenti nella realtà sociale. (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 27 marzo 2020, n. 7567)

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