Ai fini dell’imposta di registro, in caso di trust, risulta irrilevante la sua sola costituzione, atteso che si tratta di una semplice apposizione di un vincolo su di un bene, costituente una circostanza fiscalmente neutra. Il presupposto impositivo scatta invece solo nel momento dell’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22182, depositata il 14 ottobre 2020.