Purtroppo sempre piu’ spesso si assiste a uno sfruttamento di persone, extracomunitari, che non sono in regola di permessi di soggiorno e quindi prive delle tutele legali dell’ordinamento italiano.
30 aprile 2013 – Con la sentenza n. 201300644 del 12 aprile 2013, il Tar Liguria ha dato ragione allo straniero che ha avanzato il ricorso dopo che la Prefettura di Imperia aveva emesso il diniego alla domanda presentata per l’emersione del lavoro sommerso nel 2012.
Il parere negativo della Prefettura si basava sul fatto che lo straniero era uscito dal territorio italiano in data 14 aprile 2012, per cui non aveva rispettato l’obbligo di permanenza “ininterrotta” in Italia come previsto dal d.lgs. 109/2012. La Pubblica Amministrazione, però, non aveva tenuto conto che l’interessato aveva richiesto una carta postepay in data 30 aprile 2012 presso gli uffici postali, dimostrando che era rientrato dopo pochi giorni nel suolo italiano (circostanza questa fatta presente allo Sportello Unico in sede di istruttoria).
Secondo il parere dei giudici, la carta postepay, essendo rilasciata da un ente che ha la potestà di rendere certa una data, è prova “inconfutabile” dell’allontanamento temporaneo dello straniero, il quale non può essere ritenuto un motivo ostativo per la conclusione della procedura di regolarizzazione, visto che l’assenza dell’interessato non superò i quattordici giorni.
Alla luce dei fatti, quindi, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il diniego adottato dall’autorità in merito alla domanda di regolarizzazione e condannando all’amministrazione al pagamento delle spese di causa sostenute dal ricorrente.
6 agosto 2014 – È possibile fare la richiesta per il ricongiungimento con i propri genitori ultrasessantacinquenni se sono a carico purché non ci sono altri figli nel Paese di origine oppure se gli altri figli sono impossibilitati a provvedere al mantenimento dei genitori per comprovati gravi motivi di saluti.
Per dimostrare che il genitore è effettivamente a carico, il richiedente può provare di inviargli soldi regolarmente tramite le rimesse, quindi presentando copia delle ricevute.
Come nel caso del ricongiungimento con il coniuge e i figli minorenni, oltre a dimostrare il legame di parentela tramite il certificato di nascita, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di un reddito proveniente da fonti lecite superiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento (per il 2014 l’importo è di € 5.818,93). Si può fare il cumulo di reddito anche con i familiari conviventi del richiedente ma bisogna ricordarsi, comunque, che nella stima del reddito necessario si contano anche gli eventuali familiari già a carico presente nel territorio italiano (ad esempio i figli minorenni).
Inoltre anche in questo caso il figlio che richiede il ricongiungimento con il proprio genitore deve garantire che dispone di un alloggio idoneo conforme ai requisiti igienico sanitario dove ospitare i familiari con i quali si chiede il ricongiungimento.
Rispetto agli altri casi di ricongiungimento familiare, per il ricongiungimento dei genitori è necessario dimostrare che il genitore è titolare di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di malattia nel territorio italiano. In alternativa è possibile fare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale previo il pagamento del contributo. L’importo del contributo viene aggiornato ogni due anni dalle autorità.
Per iniziare la procedura bisogna compilare il modulo S registrandosi sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp. Una volta che la pratica viene lavorata dalle autorità, il richiedente porta tutta la documentazione in originale e fotocopia allo Sportello Unico per l’Immigrazione che, nel caso di esito positivo, rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare. Una volta rilasciato il nulla osta, il genitori si presenta presso il consolato italiano nel Paese di provenienza per richiedere il visto per entrare in Italia.