Diritto Commerciale – Societario

Il diritto Commerciale disciplina tutti rapporti inerenti all’imprenditore; pertanto riguarda tutto ciò che gira intorno all’Azienda. I legali della nostra […]

Il diritto Commerciale disciplina tutti rapporti inerenti all’imprenditore; pertanto riguarda tutto ciò che gira intorno all’Azienda. I legali della nostra equipe offrono assistenza giudiziale e stragiudiziale.

Prestazioni attinenti a questo ambito:

  • Recupero crediti
  • Problematiche con Pubblica Amministrazione
  • Contenziosi Tributari
  • Diritto del Lavoro, contenziosi con dipendenti e con Enti
  • Sicurezza sul Lavoro
  • Adempimenti Amministrativi – Licenze
  • Contrattualistica
  • Consulenza per Organizzazione Aziendale
  • Organizzazione Societaria
  • Responsabilità Amministratore
  • Diritto bancario
  • Accesso al Credito
  • Finanziamenti Statali e Comunitari
  • Cartelle Esattoriali
  • Violazioni Codice della Strada
  • Diritto Fallimentare
  • ecc …

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Per le Aziende alcune linee guida per una corretta gestione della contabilità:

  1. Deposito documentazione e scritture contabili
  2. Elaborazione contabilitàElaborare la contabilità è un obbligo legale ma anche una necessità concreta perché conoscere in modo approfondito la situazione patrimoniale e reddituale della propria impresa permette di comprendere lo stato di salute dei propri affari e di effettuare una efficace pianificazione del futuro. Per questi motivi è indispensabile che i fatti aziendali siano rilevati in maniera puntuale e veritiera al fine di evitare false illusioni ed errate previsioni, adottando perciò una contabilità specifica a seconda del soggetto giuridico e del volume d’affari, conciliando i dettami della normativa in vigore con le specifiche esigenze aziendali. Le IMPRESE INDIVIDUALI hanno la possibilità di optare per:il regime agevolato delle nuove iniziative produttive caratterizzato da :conservazione dei documenti emessi e ricevuti ricavi inferiori ad euro 309.874,14 per gli esercenti attività di servizi, euro 516.456,90 per tutte le altre attività durata di tre anni ( se durante il primo od i successivi esercizi si dovessero superare i limiti di ricavi indicati in precedenza si decade dal regime agevolato)oppure per altri regimi contabili ( validi anche per le SOCIETÀ DI PERSONE ) quali: forfetario, delle attività marginali, super semplificato, delle imprese minori, semplificato, ordinario ( obbligatorio per le SOCIETA’ DI CAPITALI ).Adottare la CONTABILITÀ SEMPLIFICATA comporta l’adozione dei seguenti registri:
    • registro delle fatture emesse: dove registrare le fatture emesse • registro degli acquisti: dove registrare le fatture ricevute • registro dei corrispettivi: dove registrare gli incassi originati da scontrini e ricevute fiscali • registro dei cespiti ammortizzabili: dove registrare i beni strumentali soggetti ad ammortamento
    Adottare la CONTABILITÀ ORDINARIA comporta l’adozione dei seguenti registri/libri:
    • registro delle fatture emesse: dove registrare le fatture emesse • registro degli acquisti: dove registrare le fatture ricevute • registro dei corrispettivi: dove registrare gli incassi originati da scontrini e ricevute fiscali • registro dei cespiti ammortizzabili: dove registrare i beni strumentali soggetti ad ammortamento • libro giornale: dove registrare tutti i fatti economici e patrimoniali (acquisti, vendite, pagamenti, incassi ecc.) • libro inventari: dove registrare la consistenza patrimoniale dell’impresa alla fine di ogni esercizio
    Esiste l’obbligo di tenuta di altri registri e/o contabilità in presenza di particolari situazioni (ad es. registro delle lettere d’intento, contabilità di magazzino, registro dei movimenti dei beni in ambito intracomunitario ecc.)
  3. Elaborazione stampa registro Iva vendite, acquisti e cespiti ammortizzabili La rilevazione dei fatti aziendali deve essere effettuata in precisi momenti imposti della normativa, oltre ai quali si incorre a sanzioni . I termini entro i quali è necessario aggiornare i suddetti registri/libri sono i seguenti:
    • registro delle fatture emesse: entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura o entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna per le fatture differite (60 giorni se ci si avvale di sistemi meccanografici). La registrazione dovrà avvenire in modo cronologico rispettando quindi le date di emissione
    • registro degli acquisti: anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’I.V.A.
    • registro dei corrispettivi: entro il giorno non festivo successivo (limitatamente alle operazioni per le quali è stato emesso scontrino/ricevuta fiscale è possibile, anche con un’unica registrazione, aggiornare il registro entro il giorno 15 del mese successivo). Tali registrazioni determineranno un totale mensile dei corrispettivi .
    • registro dei cespiti ammortizzabili: entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 luglio).
    • libro giornale: entro 60 giorni (in caso di adozione di sistemi meccanografici il termine dei 60 giorni riguarda l’inserimento dei movimenti; la stampa su supporto cartaceo potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione salvo richiesta degli organi verificatori)
    • libro inventari: entro tre mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi (31 gennaio)
  4. Liquidazione IVA periodiche e annuali L’imposta da versare all’erario, mediante modello F24, viene determinata sottraendo all’imposta applicata alle vendite/prestazioni, ove presente, quella addebitata sugli acquisti. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono generalmente soggette ad I.V.A.Le aliquote attualmente in vigore sono 4%, 10% e 20% secondo delle tabelle che indicano quale aliquota applicare alla specifica cessione/prestazione.Esistono delle operazioni per le quali l’imposta non viene applicata come ad esempio le operazioni esenti, le operazioni non imponibili, le operazioni fuori campo I.V.A.I documenti di vendita ed acquisto necessari al fine del predetto conteggio sono quelli che sono stati registrati in ciascun periodo di riferimento, pertanto è irrilevante ad esempio il pagamento.Si segnala che mentre si conteggia sempre l’I.V.A. applicata alle cessioni di beni effettuate od alle prestazioni di servizi prestate, l’I.V.A. relativa agli acquisti deve risultare da fattura e non da scontrino o ricevuta fiscale.Inoltre esistono delle operazioni per le quali non è possibile detrarre l’I.V.A., in tutto od in parte, sugli acquisti (ad es. autovetture, motocicli, somministrazione di alimenti e bevande ecc. salvo che non formino oggetto dell’attività). L’imposta viene liquidata, e quindi versata,con scadenza mensile o trimestrale. I soggetti tenuti ad effettuarla ogni mese, hanno il termine di versamento fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Coloro che non hanno superato nell’anno solare precedente un volume d’affari di euro 309.874,14, per le imprese aventi ad oggetto attività di servizi, od euro 516.456,90, per le altre attività, hanno la possibilità di poter optare per la liquidazione dell’I.V.A. in modo trimestrale maggiorando il debito risultante dalla liquidazione dell’1% a titolo di interesse. I termini di versamento sono i seguenti:
    • al 16 maggio per il primo trimestre • al 16 agosto per il secondo trimestre • al 16 novembre per il terzo trimestre • al 16 marzo per il quarto trimestre
    Nell’ipotesi in cui l’I.V.A. a debito (ovvero l’I.V.A. sulle operazioni effettuate) è inferiore a quella a credito (ovvero l’I.V.A. addebitata dai propri fornitori) si genererà un credito che potrà essere utilizzato nelle liquidazioni successive o richiesto a rimborso, in presenza di alcune condizioni. Infine entro il 27 dicembre di ogni anno è necessario versare un acconto sul versamento relativo al mese di dicembre od all’ultimo trimestre.
  5. Liquidazioni previdenziali INPS L’importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito d’impresa che è costituito dalla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali sono i redditi che verranno prodotti nel corso dell’anno, il versamento va effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati l’anno precedente. Nell’anno successivo andrà effettuato un versamento a conguaglio tra gli importi versati in acconto e quelli da versare in base al reddito effettivamente prodotto.I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze: • 16 maggio • 16 agosto • 16 novembre • 16 febbraio dell’anno successivoI contributi dovuti sulla base della quota di reddito d’impresa superiore al minimale vanno versati in due rate uguali alle scadenze del 31 maggio e del 30 novembre. Il reddito da prendere in considerazione, ai fini del versamento, è quello dell’anno precedente. Il versamento sarà considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell’anno in corso.
  6. Compilazione e trasmissione dichiarazioni fiscali Note: Tutti i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte/contributi in via telematica con l’obbligo dal 01/01/2007
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