ART. 6 – ORDINAMENTO PENITENZIARIO

“In sintesi le celle devono restare aperte ed essere utilizzate soltanto per la notte; ciò in conformità con il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello Europeo”.
Locali di soggiorno e di pernottamento

1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
2. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o piu’ posti. Particolare cura e’ impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a piu’ posti.
3. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell’istituto non lo consenta.
4. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

 

(Avv. Thomas Coppola)

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