E’ ben noto che i verbali per le violazioni del Codice della Strada oramai sono una realtà per ogni cittadino.
Purtroppo i vincoli sono stringenti da parte del Codice della Strada e non vi è alcuna tolleranza.
Alcune motivazione di impugnazione (salvo valutare ogni singolo caso concreto):
Circolare Ministeriale n. prot. 300/A/1037/09/144/5/20/3
In base alla circolare del Ministero dell’Interno dipartimento di pubblica sicurezza del 14/8/2009 n. prot. 300/A/1037/09/144/5/20/3 gli apparecchi utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale, secondo quanto previsto dai provvedimenti di approvazione del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, sono sottoposti ad una verifica metrologica periodica, almeno annuale tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione. Nello stesso senso si è espressa Cass. Civ. Sez. II 28/1/2010.
Ebbene l’apparecchiatura in questione era SPROVVISTA della verifica annuale;
1) Legittimazione della censurata condotta
Gli agenti accertatori contestano la violazione della normativa indicata in epigrafe, senza però indicare tutti i requisiti richiesti per accertare la regolarità del funzionamento dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità contestata, a titolo esemplificativo e non esaustivo l’indicazione di tutti i dati inerenti l‘omologazione, la taratura, la segnalazione di avviso della postazione di rilevamento ecc.
Si specifica, difatti, che dal verbale in questione (e neppure nell’Ordinanza impugnata) NON si evince che ci sia stata regolare omologazione e taratura dello strumento di rilevazione e, omettendo i dettagli dell’omologazione e considerato che non venivano superati i limiti di velocità si contesta che vi sia stata la violazione.
A tal proposito come è previsto dall’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, è palese che tale omissione non garantisca la correttezza del dato fornito, e della tolleranza applicata, e quindi invaliderebbe totalmente la contestazione in questione.
Alla velocità rilevata, tuttavia, è stata erroneamente applicata la riduzione del 5% ex D. M. 9/10/1997, in quanto, nell’ipotesi di rilevamento della velocità a distanza diverso da quello eseguito da apparecchiatura “autovelox”, tale procedura risulta assolutamente illegittima.
Nelle circostanze analoghe a quella che ci interessa, la trasgressione del limite di velocità sanzionabile ex art. 142 C.d.S., deve essere valutata alla luce dell’applicabile riduzione di cui al co. 3 dell’art. 345 delle disp. Att.ne del c.d.s., non potendosi ricondurre
i “Tutor” nella più ampia categoria degli “Autovelox”, procedendo i primi in maniera completamente diversa nella rilevazione delle velocità degli automezzi soggetti al detto controllo.
Ad essa, quindi, devesi applicare, per analogia, la normativa inerente il calcolo della velocità media rilevata da apparecchiature diverse dall’Autovelox per le quali, ex art. 345 co. 3 disp. Att.ne ed in difetto di estensione del dettato previsto dall’art. 142 co. 6 c.d.s., è prevista l’applicabilità della riduzione progressiva del 5%, 10% e 15%.
Tuttavia, visto che la normativa, pur prevedendo l’applicazione della riduzione della velocità come sopra precisato, non ne specifica le modalità, emerge la materiale impossibilità di accertare la corretta verificazione del comma violato del contestato art. 142.
In tale situazione, quindi, deriva come la verbalizzazione sia dubbia in quanto basata sull’applicazione di un criterio (riduzione del 5%) illegittimo.
Alla fattispecie, quindi, sarà applicabile l’art. 23, co. 12, L. 689/81, non potendo esattamente conoscere l’effettiva violazione contestabile al ricorrente (Giudice di Pace di Viterbo, Sez. Civ., Sent. 06.10.2008).
Pertanto in tal caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che tale sanzione non vada comminata; al più si chiede in via subordinata e per mero tuziorismo difensivo di applicare il comma 7 del suddetto articolo senza la decurtazione punti.
Si contesta infine l’esistenza di idonea segnalazione del rilevamento di velocità in questione.