COSA CAMBIA
MISURE NAZIONALI
STOP A SPOSTAMENTI SERALI
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso
fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco
della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di
salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire
di servizi non sospesi.
STRADE E PIAZZE
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.
RISTORAZIONE
Confermata la chiusura alle 18 per tutti i bar e ristoranti con limite
massimo di 4 persone per tavolo.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della
situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle
attività che possono essere svolte secondo tale modalità,
compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del
servizio erogato.
b) adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad
assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche
attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento come definite dai
contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale.
Deve essere disposta una differenziazione dell’orario di
ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale
sanitario e socio sanitario.
SOSPESE IN PRESENZA PROVE PRESELETTIVE E SELETTIVE CONCORSI PUBBLICI
Non sarà possibile lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle
procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione
all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione
dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere
alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché
ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove
richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione
di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
SCUOLA
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100% delle
attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
TPL
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto
ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è
consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto
coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida
vigenti.
MOSTRE E MUSEI
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e
grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali
presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione
delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi
alimentari, tabacchi ed edicole.
SALE GIOCHI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad
attività differente.
SPORT CONSENTITI
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
MISURE REGIONALI
DIFFERENZIATE SULLA BASE DEL MONITORAGGIO DEI DATI EPIDEMIOLOGICI
Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate,
sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario intermedio” o “di massima gravità” e con un livello di rischio “alto”. Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti
di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm appena approvato.
ZONE ARANCIONI
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario intermedio, che
definiamo zone arancioni, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.
SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione.
Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.
RISTORAZIONE
Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad
esclusione delle mense e del catering.
E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22,
l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
ZONE ROSSE
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario caratterizzato da
“massima gravità” e da un “livello di rischio alto”, che definiamo zone
rosse, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.
SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno
di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze:
motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il
modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.
NEGOZI CHIUSI
Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri.
Sono chiusi i mercati non alimentari.
RISTORAZIONE
Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad
esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
SCUOLA E UNIVERSITA’
A eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio. E’ sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA
Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di
promozione sportiva. È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.
È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.
SMART WORKING
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili,
anche in ragione della gestione dell’emergenza.