ESCLUSIONE SOCIO SRL

La legge non ha disciplinato le modalità di esclusione del socio, che è rimessa all’autonomia delle parti: è dunque l’atto costitutivo a dover disciplinare le modalità di assunzione della delibera, che deve essere adeguatamente motivata, ed indicare: l’organo competente, le maggioranze necessarie, le modalità di comunicazione al socio escluso, le formalità ai fini della proposizione di un eventuale opposizione o ricorso a strumenti di conciliazione preventiva, ed, infine, il termine entro il quale il socio escluso può fare opposizione.

Il rimborso della quota 

Per il rimborso del valore della partecipazione del socio escluso trova applicazione la stessa disciplina del recesso, fatta eccezione per la riduzione del capitale sociale quale conseguenza del rimborso. Pertanto il socio che viene escluso dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura proporzionale al patrimonio sociale (leggi l’approfondimento in “SRL, diritto di recesso del socio”).

Effetti dell’esclusione

L’esclusione del socio produce lo scioglimento del rapporto sociale indipendentemente e anche contro la volontà del socio escluso.

L’esclusione può avvenire:

– a richiesta della società (a seguito di apposita decisione dei soci in tal senso);

– di diritto.

ESCLUSIONE RICHIESTA DALLA SOCIETÀ

L’esclusione può essere deliberata dalla società nei confronti di un socio, se si verificano le condizioni stabilite dalla legge o previste dallo statuto. L’esclusione del socio è deliberata a maggioranza, non computandosi il socio passibile di esclusione ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso.

Il socio escluso può, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, proporre opposizione alla delibera di esclusione avanti il Tribunale territorialmente competente.

È impossibile deliberare l’esclusione di un socio, se la società si è sciolta o se è divenuto efficace il recesso esercitato nel frattempo dal socio stesso. Il legislatore ha previsto espressamente tre condizioni di esclusione che operano indipendentemente dall’imputabilità della causa che le determina in capo al socio:

– gravi inadempienze derivanti dalla violazione delle obbligazioni imposte dalla legge o dal contratto sociale;

– impossibilità di eseguire il conferimento; anche se privo di colpa può egualmente essere escluso il socio che si è obbligato a conferire un bene in proprietà se perisce prima che la proprietà sia stata trasferita alla società, ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa per la sopravvenuta idoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori;

– incapacità sopravvenuta per interdizione, inabilitazione o condanna a una pena detentiva che importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. La facoltà di esclusione esiste fino a quando dura lo stato di incapacità (Cass. 3.2.1976, n. 354).

Secondo i giudici la gravità dell’inadempimento del socio, che può determinarne l’esclusione dalla società sussiste quando il comportamento contestato abbia impedito o comunque reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale.

La gravità delle inadempienze del socio che può giustificare l’esclusione dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando esse abbiano inciso negativamente sulla situazione economica dell’ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.

ESCLUSIONE DI DIRITTO

A differenza dell’esclusione a richiesta della società ove sono i soci (o il giudice) a deciderla, nell’esclusione di diritto è la stessa legge che impone l’esclusione automaticamente nello stesso momento cui si verifica.

Cause di esclusione di diritto sono:

– il fallimento del socio;

– l’ottenimento, da parte del creditore particolare del socio, della liquidazione della quota.

 

(Avv. Thomas Coppola)

 

 

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