Si ha arbitrato irrituale quando le Parti conferiscono agli Arbitri il compito di elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia e che le Parti si impegnano (con la sottoscrizione di un compromesso) o si sono già impegnate (avendo aderito ad un contratto munito di clausola compromissoria o arbitrale) ad assumere e a rispettare come contenuto della propria volontà.
Tanto l’arbitrato irrituale (o libero), quanto la perizia contrattuale sono caratterizzati dal conferimento agli arbitri o ai periti di un mandato per una definizione negoziale, che nel primo caso attiene all’intera controversia, mentre nel secondo caso attiene solo ad un apprezzamento tecnico.
Il risultato dell’attività compiuta dagli Arbitri (o dall’Arbitro) non é una sentenza bensì un lodo arbitrale (irrituale) che ha, per le Parti, la stessa efficacia di un contratto.
Le norme di procedura dell’arbitrato irrituale sono dettate dalla clausola compromissoria o dal compromesso; é d’altra parte prassi diffusa (quasi unanime) che l’estensore della clausola arbitrale di un contratto si limiti a prevedere le norme per la designazione di ciascun Arbitro e la procedura da seguire laddove una delle Parti non vi provveda o non vi sia accordo sulla designazione del Terzo.
In questo caso, sarà il Terzo Arbitro (Presidente del Collegio Arbitrale) a stabilire, in accordo con le Parti, la procedura per lo svolgimento dell’arbitrato, stabilendo il calendario degli incontri e prescrivendo, ad esempio, che le memorie possano essere comunicate e scambiate per posta elettronica o per fax, usufruendo di ampi margini di direzione e dovendo solo garantire il contraddittorio, vale a dire la facoltà di ciascuna Parte di potere interloquire in relazione alle deduzioni difensive dell’altra.
E’ utile ricordare che gli Arbitri sono destinatari dell’obbligo di agire secondo correttezza e buona fede (diligenza) anche nei confronti della Parte dalla quale non sono stati nominati, essendo parti di un mandato collettivo, del cui inadempimento rispondono in via tra loro solidale.
L’arbitrato irrituale é caratterizzato dall’impegno che gli Arbitri assumono per la coltivazione di una soluzione transattiva, bonaria, conciliativa, in veste di amichevoli compositori, secondo equità (da intendersi come giustizia del caso singolo e mai come arbitrio), anche se non é da escludere che gli Arbitri siano chiamati a decidere secondo diritto.
A mio modesto giudizio, in epoca in cui – grazie ad una coscienza civica diversa da quella odierna – vi era maggior rispetto per il pronunciamento dell’esperto e in cui era più forte lo stigma sociale per chi non avesse rispettato la parola data, l’arbitrato irrituale costituiva ottima via di fuga dal processo, tale da risolvere sbrigativamente le liti private.
Allo stato dell’arte, considerata la resistenza dei più ad uniformarsi spontaneamente alla decisione dell’Arbitro – e data quindi la necessità di promuovere comunque il giudizio ordinario per ottenerne l’esecuzione forzata – l’arbitrato irrituale – in quanto destinato a concludersi con un provvedimento privo di efficacia esecutiva – costituisce principalmente uno strumento che asseconda tattiche dilatorie ed ostruzionistiche ad esclusivo vantaggio di chi non ha interesse alla pronta esecuzione del diritto della Controparte.
(Avv. Thomas Coppola)