Reati tributari, la prova dell’ammissione di fatto

La punibilità dell’amministratore di fatto chiamato a rispondere di frode fiscale passa attraverso un peculiare riscontro probatorio delle funzioni concretamente […]

La punibilità dell’amministratore di fatto chiamato a rispondere di frode fiscale passa attraverso un peculiare riscontro probatorio delle funzioni concretamente esercitate dall’indagato.

La Cassazione ha recentemente ribadito i profili di attribuzione di responsabilità penale a carico di soggetti chiamati a rispondere a titolo di concorso nella frode fiscale quali amministratori di fatto dell’ente societario sottoposto ad attività di controllo e contestazione. La compiuta trattazione di una serie di principi di diritto vertenti sul tema, perviene nello specifico dalla sentenza n. 36556 della II Sezione Penale della Cassazione, depositata lo scorso 27.09.2022: anche in ambito tributario, per attribuire a un soggetto le responsabilità penali correlabili alla desunta attribuzione della qualifica di amministratore di fatto di una società, ci si deve concentrare su un dato eminentemente sostanzialistico incentrato sulla valorizzazione dell’esercizio continuativo e significativo, e non già solamente occasionale (o riconnesso a singoli episodi gestori), di tutti quei poteri che consentono di tipizzare, in termini di qualifica o funzione, l’attività di amministrazione e gestione di una società.

In tale contesto, è opportuno chiarire che, ai fini della contestazione dell’amministrazione di fatto di un’impresa, non occorre verificare e dimostrare il concreto esercizio di tutti quei poteri tipici dell’organo di gestione, essendo già sufficiente la prova di una significativa e continuativa attività di gestione, come in precedenza descritto: si pone l’accento ancora una volta sulla non episodicità e/o occasionalità di gestione. In realtà, la conclusione raggiunta non è il risultato di una complessa elaborazione giurisprudenziale, in quanto le cennate conclusioni vanno semplicemente riconnesse a precise disposizioni civilistiche che trattano la tematica prospettata: l’amministrazione di fatto di società.
Il richiamo deve essere ricondotto al dispositivo dell’art. 2639 c.c. a mente del quale, per essere chiamati a rispondere di reati societari, al soggetto formalmente investito della qualifica, o anche al titolare della funzione prevista dalla legge civile, può essere indubbiamente equiparato sia colui che è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Pare evidente che anche in tal caso, da cui viene mutuata l’interpretazione della giurisprudenza penale tributaria, la nozione di amministratore di fatto, così come accennata nella disposizione civilistica indicata, viene postulato il necessario esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione amministrativa e gestoria. Nondimeno, anche in tal caso, “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, richiedendo principalmente l’esercizio di un’apprezzabile attività di ingerenza, operata in maniera non episodica.

In termini di riscontro fattuale, al fine di vagliare in concreto gli elementi fruibili in ipotesi di proposizioni difensive, occorre prendere atto di una siffatta interpretazione, tenendo in adeguata considerazione come la prova della posizione di amministratore di fatto si deve sempre e necessariamente tradurre nell’indispensabile accertamento di quegli elementi sintomatici, che consentano di dedurre un tangibile inserimento organico del soggetto nell’impresa, nel senso che in capo allo stesso devono indiscutibilmente essere ricondotte peculiari funzioni direttive, le quali possono intervenire in qualsiasi fase della sequenza organizzativa d’impresa: la produzione di beni, la commercializzazione di prodotti, la cura dei rapporti con dipendenti, clienti e fornitori, ecc

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