Lo Studio Legale Coppola & Partners possiede svariati strumenti e servizi per poter agire nel campo delle riabilitazioni creditizie. Offriamo tre differenti pacchetti visure, per poter dar modo al cliente di poter scegliere quello che più rispecchia le sue esigenze. Riabilitazione e cancellazioni, Ricorsi e Provvedimenti di volontaria giurisdizione sono i prodotti che offriamo con il massimo della competenza e della professionalità del settore. Prima di tutto questo, il nostro assistito riceverà gratuitamente l’analisi accurata della sua posizione debitoria e la conseguente consulenza, relativa alla valutazione di concreta fattibilità della pratica.
I NOSTRI SERVIZI
Visure
- Visure Protesti
- Visure Centrali Rischi CAI – CR gestite dalla Banca d’Italia
- Visure Centrali Rischi CRIF – CTC – EXPERIAN
Riabilitazioni e cancellazioni
- Cancellazione da Banche Dati CAI e CR gestite dalla Banca d’Italia
- Cancellazione Ipoteche e Pignoramenti da Conservatoria dei Reg. Imm.ri
- Cancellazioni da Banche dati CRIF- CTC – EXPERIAN
- Riabilitazioni e Cancellazioni Protesti
- Esdebitazione fallimentare
- Cancellazione Fallimenti da Cerved e Camera di Commercio
Ricorsi
- Ricorso al Garante della Privacy d.lgs. 196/2003
- Ricorso al Giudice di Pace avverso cartelle esattoriali per prescrizione, nullità, inesistenza delle stesse e per sospensiva seguito fermo amministrativo
- Ricorso al Prefetto per evitare sottrazione punti della patente
Provvedimenti di volontaria giurisdizione
- Accettazione e rinuncia eredità anche per minori
- Ammortamento titoli
- Autorizzazione a rinunciare per minori
- Autorizzazione a transigere per minori
- Autorizzazione a vendere per interdetti, inabili, minori
- Autorizzazione ad accettare donazioni per minori
- Dichiarazione di assenza
- Iscrizione e modifica registro stampa
- Nomina tutore
- Svincolo somme depositate per indennità di esproprio
- Declaratoria qualità di erede
- Correzione di errore materiale
- Autorizzazione ad incassare somme per minori
- Dichiarazione di morte presunta
- Dispensa divieto di matrimonio
- Gratuito patrocinio
- Svincolo somme portate su libretto bancario o postale
PRIMA di richiedere un finanziamento,VERIFICA la tua posizione debitoria.
La sua negazione potrebbe aggiungere un’ulteriore “pregiudizievole” a tuo carico.
Visura Centrale Rischi Banca Dati Privata CRIF – CTC – EXPERIAN
La Visura Centrale Rischi permette di consultare la propria situazione debitoria dalla banca dati Eurisc di CRIF – CTC – EXPERIAN ed ottenere il dettaglio della propria posizione creditizia e degli affidamenti in corso.
N.B.: Il servizio comprende lo sviluppo ed il rilascio dei dettagli delle posizioni debitorie.
Per qualsiasi dubbio o quesito relativo a questo servizio puoi contattarci al numero dello studio 05411410580 un operatore saprà fornirti tutte le informazioni necessarie per completare la tua richiesta.
VISURA CENTRALE RISCHI CAI
Il servizio permette di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori.
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.
N.B.: Il servizio comprende lo sviluppo ed il rilascio delle pregiudizievoli
VISURA CAI
Il servizio permette di verificare i dati registrati a proprio nome, controllare la regolare circolazione di assegni bancari o postali e di carte di pagamento, richiedere chiarimenti sul funzionamento della Centrale di allarme interbancaria (CAI).
Visura Protesti
La Visura Protesti contiene l’elenco dei protesti a carico di una persona o di un’azienda registrati presso le Camere di Commercio.
La visura protesti è un documento rilasciato dalla banca dati telematica della Camera di Commercio nel quale sono riportate le informazioni relative ai mancati pagamenti di titoli di credito (es. assegni e cambiali). All’interno della visura viene indicato il tipo di effetto, l’importo, la data di apertura, la data di scadenza, il luogo di apertura, la Camera di Commercio a cui è iscritta la persona o l’azienda, il numero di repertorio ed il motivo del mancato pagamento
Cancellazioni CAI-CR
Archivio CAI – Centrale Allarme Interbancario (Banca d’Italia)
L’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d’Italia dall’art. 10 bis della Legge 15 dicembre 1990 , n° 386, introdotto dall’art, 36 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n° 507, costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
L’archivio è costituito dalla sezione centrale della Banca d’Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilanti emittenti carte di pagamento e le Prefetture.
Nel caso in cui non si ottemperi al pagamento di un assegno emesso a beneficio del creditore a copertura di un debito, oppure si sia ritardato il pagamento dello scoperto creatosi in Banca per effetto di prelievo oltre il limite consentito su carta di credito e Bancomat, la Banca nel primo caso può congiuntamente o disgiuntamente procedere alla elevazione del protesto e alla segnalazione in Banca dati CAI – Centrale Allarme Interbancaria, gestita dalla Banca d’Italia, nel secondo caso procedere alla sola segnalazione in Banca dati CAI.
Cancellazione dall’Archivio CAI
Si può procedere alla Richiesta di cancellazione in entrambi i casi a condizione che sia stato eliminato il motivo per cui fu richiesta la segnalazione in Banca dati CAI
CENTRALE RISCHI BANCA D’ITALIA
Banca d’Italia la definisce come “ un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia”
Gli intermediari finanziari aderenti la utilizzano per le valutazioni del merito creditizio e per l’analisi e la gestione del rischio di credito. L’obiettivo è quindi quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio accrescendone la stabilità.
Cancellazione dall’archivio della Centrale Rischi
Si può procedere alla richiesta di cancellazione se Il Cliente ha provveduto a pagare la posizione debitoria risultante dalla visura attraverso il deposito dell’intera somma risultante dalla stessa, ovvero ha provveduto a pagare la posizione debitoria risultante dalla visura attraverso il deposito della somma risultante dall’atto transattivo “a saldo e stralcio dell’intera posizione debitoria” concordato con la Banca creditrice.
Cancellazione registri immobiliari
Cancellazione conservatoria dei registri immobiliari
La procedura esecutiva a seguito di debiti non pagati si esercita attraverso vari istituti giuridici , e fra questi i più importanti sono:
- Il Pignoramento
- L’Ipoteca
Definizione del Pignoramento
Il Pignoramento è l’atto con il quale prende avvio l’espropriazione forzata ai sensi dell’art. 491 del codice di procedura civile. In linea generale, ai sensi dell’art. 492, esso consiste nella ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato. La procedura è disciplinata dagli art. 513-524 del codice civile.
L’immediata esecutività comporta l’iscrizione di ipoteca giudiziale nella Banca dati della Conservatoria dei Registri immobiliari su uno o più beni intestati al cliente, indipendentemente dall’entità del credito da recuperare.
Definizione dell’Ipoteca
L’Ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile. L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da: beni immobili, diritti reali minori sugli immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).
La sua costituzione richiede l’iscrizione nei pubblici registri della Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’ipoteca può essere: volontaria se si basa su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra; giudiziale se si basa su una sentenza ,su un decreto ingiuntivo reso esecutivo , su altri provvedimenti, su lodi arbitrali resi esecutivi deliberati dall’autorità giudiziaria italiana; legale nei casi previsti dalla legge.
Il Pignoramento o l’ipoteca si costituisce solo con l’iscrizione nei registri (art. 2808, 2° comma).
Cancellazione dalla Banca dati Conservatoria dei Registri Immobiliari
Si può procedere alla cancellazione se Il Cliente ha provveduto a pagare la posizione debitoria risultante dalla visura attraverso il deposito dell’intera somma ,ovvero il Cliente ha provveduto a pagare la posizione debitoria risultante dalla visura attraverso il deposito della somma risultante dall’atto transattivo “a saldo e stralcio dell’intera posizione debitoria” concordato con il Creditore.
L’ipoteca e il Pignoramento si estinguono con la loro cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo: Il conservatore dei registri non può procedere d’ufficio alla cancellazione.
Cancellazione CRIF-CTC-EXPERIAN
Le procedure di visura e di rettifica/cancellazione presso le SIC (Experian, CTC, Eurisc CRIF), così come le tempistiche di rilascio delle visure stesse, sono soggette al “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” in vigore dal 1° gennaio 2005.
Si può procedere alla cancellazione, attraverso la messa in mora della Banca dati di riferimento, qualora le posizioni debitorie rientrino nella fattispecie prevista dal Codice deontologico e precisamente:
- Se il Cliente non ha pagato fino a due rate, successivamente regolarizzate, devono essere intercorsi 12 mesi dalla data di regolarizzazione, ovvero dalla data dell’ultimo aggiornamento.
- Se il Cliente non ha pagato più di due rate, successivamente regolarizzate, devono essere intercorsi 24 mesi dalla data di regolarizzazione, ovvero dalla data dell’ultimo aggiornamento.
- Se il Cliente non ha pagato per niente le rate e successivamente non le ha regolarizzate o se il credito è stato ceduto, devono essere intercorsi 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto ovvero dalla data di ultimo aggiornamento della Banca segnalante
- Se il Cliente ha pagato regolarmente tutte le posizioni ma il numero elevato delle stesse non consente ad un Istituto Bancario di poter erogare altro credito
Cancellazione protesti
Cos’è un protesto?
E’ l’atto con il quale viene dichiarato pubblicamente il mancato pagamento di un titolo di credito le cui caratteristiche prevedano l’immediata esigibilità alla sua scadenza: titoli quali assegni bancari, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari sono soggetti al protesto.
Il protesto deve essere elevato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale).
L’atto di protesto è il presupposto essenziale per poter esercitare l’azione di regresso che spetta al portatore nei confronti degli obbligati di regresso: traente, girante, e loro avallanti nella tratta; giranti e loro avallanti nel pagherò.
Quando e perché avviene la pubblicazione del protesto ?
Gli Ufficiali Levatori (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale) trasmettono alla Camera di Commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso).
La Camera di Commercio cura la pubblicazione dei protesti levati nella propria provincia nel Registro Informatico dei Protesti entro 10 giorni dalla trasmissione degli elenchi.
La pubblicità del protesto serve a tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, dal privato cittadino agli istituti di credito ed alle società finanziarie.
Per quanto tempo permane l’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti?
Qualora il protestato non si attivi per ottenere la cancellazione, oltre a subire il pignoramento (nel caso il creditore prosegua nell’attività giudiziale), rimane iscritto nel Registro Informatico dei protesti per 5 anni.
Cancellazione del Protesto
Il protesto può essere cancellato dal Registro Informatico dei Protesti, prima che decorrano i cinque anni, presentando apposita istanza all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente nelle seguenti ipotesi:
- cancellazione per avvenuto pagamento;
- cancellazione per erroneità o illegittimità;
- cancellazione a seguito di riabilitazione.
Esdebitazione fallimentare
Fallimento
Quando l’azienda commerciale è in crisi l’imprenditore, le autorità o i creditori possono a seconda dell’intensità, della durata e della frequenza chiedere la dichiarazione di Fallimento all’Autorità Giudiziaria, che ha lo scopo di governare e controllare le modalità di soddisfacimento di creditori e determinare la destinazione dei beni compresi nel patrimonio.
Il fallimento di per sé non è un reato ma se lo stato di insolvenza dipende da colpe o da luogo a fatti dolosi possono sorgere diverse figure di reato:
- bancarotta semplice quando l’imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in modo irregolare i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge;
- bancarotta fraudolenta quando l’imprenditore ha distrutto o sottratto o falsificato i libri e le altre scritture contabili allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto recando danno ai creditori; oppure ha distrutto, nascosto o dissipato i suoi beni.
Chiusura del fallimento
Essa viene dichiarata con decreto motivato del Tribunale. I fatti che danno luogo alla chiusura del fallimento sono:
- la liquidazione dell’attivo;
- l’avvenuta estinzione di tutti i debiti;
- la mancata presentazione di domande da parte dei creditori;
- l’insufficienza dell’attivo.
Istituto dell’Esdebitazione
La legge delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 6 lett. a/13 ha previsto l’istituto della esdebitazione con le seguenti regole:
introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
- abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
- non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
Richiesta di Esdebitazione
Si può procedere alla richiesta di Esdebitazione (Massimo entro 1 anno dalla chiusura del Fallimento) se sono state soddisfatte le condizioni sopra descritte.
Cancellazione CCIAA seguito chiusura fallimento
Fallimento
Quando l’azienda commerciale è in crisi l’imprenditore, le autorità o i creditori possono a seconda dell’intensità, della durata e della frequenza chiedere la dichiarazione di Fallimento all’Autorità Giudiziaria, che ha lo scopo di governare e controllare le modalità di soddisfacimento di creditori e determinare la destinazione dei beni compresi nel patrimonio.
Il fallimento di per sé non è un reato ma se lo stato di insolvenza dipende da colpe o da luogo a fatti dolosi possono sorgere diverse figure di reato:
- bancarotta semplice quando l’imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in modo irregolare i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge;
- bancarotta fraudolenta quando l’imprenditore ha distrutto o sottratto o falsificato i libri e le altre scritture contabili allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto recando danno ai creditori; oppure ha distrutto, nascosto o dissipato i suoi beni.
Chiusura del fallimento
Essa viene dichiarata con decreto motivato del Tribunale. I fatti che danno luogo alla chiusura del fallimento sono:
- la liquidazione dell’attivo;
- l’avvenuta estinzione di tutti i debiti;
- la mancata presentazione di domande da parte dei creditori;
- l’insufficienza dell’attivo
L’Istituto della Riabilitazione è stato abrogato dal D.lgs. 9/1/2006 n° 5 con contestuale eliminazione del Pubblico Registro dei Falliti.
Nonostante il suddetto Istituto, il nominativo del fallito e le posizioni relative al Fallimento continuano ad essere presenti sia sul registro delle imprese della Camera di Commercio, sia sul Casellario Giudiziario determinando la lesione della fondamentale libertà di iniziativa
Cancellazione dalla CCIAA seguito chiusura del Fallimento
Si può procedere a tale richiesta immediatamente a condizione che il Fallimento sia stato chiuso dal Curatore Fallimentare
CONVENZIONI LEGALI
Lo studio Legale Coppola & Partners nasce dall’idea dell’Avv. Coppola già Professore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università Carlo Bo di Urbino, con il fine di tutelare gli Imprenditori e approfondire sempre di più il Diritto dell’Impresa.
La RIABILITAZIONE CREDITIZIA EX LEGE me una della materia di particolare interesse per lo studio Legale Coppola & Partners, concedendo a quei soggetti per i quali era impossibile accedere a qualsiasi forma di credito, la possibilità di affrontare nuovamente rapporti di credito bancari, finanziari e commerciali.
Offriamo tre differenti pacchetti visure, per poter dar modo al cliente di poter scegliere quello che più rispecchia le sue esigenze. Riabilitazione e cancellazioni, Ricorsi e Provvedimenti di volontaria giurisdizione sono i prodotti che offriamo con il massimo della competenza e della professionalità del settore. Prima di tutto questo, il nostro assistito riceverà gratuitamente l’analisi accurata della sua posizione debitoria e la conseguente consulenza, relativa alla valutazione di concreta fattibilità della pratica.
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Avv. Thomas Coppola
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