USURA BANCARIA

Cass. Civ., Sez. III, n. 27442 del 30.10.2018.
FINALMENTE la Cassazione, con motivazione articolata e condivisibile, ha chiarito che:
1) gli intessi moratori sono rilevanti ai fini della verifica del superamento della soglia usura in quanto hanno la stessa natura “corrispettiva” (anche se causa diversa) degli interessi corrispettivi
2) a tale fine la soglia usura è UNICA ed è quella pubblicata nei DM periodici e NON ammette alcuna maggiorazione
3) non ha alcuna efficacia derogatoria rispetto la legge antiusura la circostanza che gli interessi moratori legali previsti dal dlgs 231/02 per le transazioni commerciali possano essere superiori alla soglia usura.
La sentenza, però, afferma anche -non senza contraddizioni rispetto al complesso impianto motivazionale- che l’articolo 1815 II co cc non si applica agli interessi moratori, con la conseguenza che ove questi ultimi siano usurai, al “danneggiato” spetterebbero gli interessi legali.
In merito a quest’ultima affermazione, però, non è dato comprendere se gli interessi legali si applichino in sostituzione degli interessi corrispettivi o solo di quelli moratori e quindi in aggiunta ai primi.
Al netto  della incontestabile statuizione secondo cui “è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali.

(fonte – Studio Legale De Simone Giuseppe)

 

(Avv.Coppola Thomas)

 

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